REGOLAMENTO INTERNO
CAPO I - Quote Sociali
Art. 1
Le quote sociali di cui all’Art. 12 dello Statuto Sociale sono le seguenti:
A) Quote di Circolo
- quota di ingresso “una tantum”.
- quota annuale
B) Quote per Ormeggio
- quota di ingresso “una tantum”.
- fideiussione
- quota annuale
1) Tutte le quote sono fissate anno per anno dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nel Bilancio Preventivo.
2) Le quote per ormeggio sono dovute dai soli Soci Assegnatari. Gli importi di queste sono proporzionali alle dimensioni del posto assegnato.
3) All’ atto dell’assegnazione del posto barca debbono essere versate: la quota annuale d’ormeggio, l’una tantum e la fideiussione.
4) La fideiussione, versata a titolo di garanzia, è infruttifera e sarà restituita al Socio al momento della rinuncia al posto barca sempre che non sussistano condizioni che, a norma del presente Regolamento, ne giustifichino la trattenuta.
5) Le quote annuali di Circolo e d’ormeggio debbono essere versate entro il 31 Marzo. Il C.D. ha facoltà di stabilire quote per interessi di mora in caso di ritardati pagamenti. In ogni caso, il Socio che entro il 31 Dicembre non abbia provveduto al versamento della quota annuale sarà ritenuto dimissionario e cancellato dal Libro dei Soci dell’anno successivo.
6) Particolari casi, purché segnalati entro il 31 Marzo, potranno essere presi in considerazione dal C.D. che potrà concedere di dilazionare il pagamento.
7) Coloro che nel corso dell’anno non dovessero rinnovare l’iscrizione al Circolo e che essendo anche assegnatari di ormeggio ne abbiano usufruito nel corso dell’anno sono tenuti a versare gli importi dovuti per l’intero ammontare. Saranno esentati solo coloro che abbiano comunicato la rinuncia al posto entro il 30 Settembre dell’anno precedente e liberato l’ormeggio dall’inizio dell’anno.
8) I Soci assegnatari che intendano rinunciare al posto barca, sono tenuti a comunicare la decisione con tre mesi di anticipo. L’inosservanza di tale norma determina la perdita della fideiussione.
Art. 2
Delle quote sociali introitate dovrà essere fatta esplicita annotazione sulla scheda personale del Socio.
Art. 3
Non è ammesso né il rimborso ne la restituzione delle oblazioni e delle quote sociali versate a qualsiasi titolo al Circolo salvo il caso di errore documentato.
CAPO II – Ormeggi
Art. 4
Tutti i Soci maggiorenni possono richiedere l’assegnazione di un posto barca tra quelli gestiti dal Circolo, presentando domanda al C.D. entro il primo trimestre di ogni anno all’atto del rinnovo della tessera. Le domande verranno suddivise per dimensioni, ed ordinate in una lista d’attesa secondo l’ordine della maggior anzianità d’iscrizione continuativa al Circolo risultante sul Libro dei Soci.
Le unità da diporto assegnatarie, dovranno essere rese disponibili per attività sociali.
L’ordine di precedenza nella formazione di detta lista sarà il seguente:
1) La richiesta di cambio dimensioni da parte di Socio assegnatario, conguagliando sempre la fideiussione, e la differenza di “una tantum” solo in caso di aumento di dimensione. Tale richiesta, è valida solo per il passaggio da una dimensione a quella immediatamente superiore o inferiore (es. da 6 metri a 8 metri o da 8 a 10)
2) La domanda di riassegnazione di posto barca da parte di Socio già assegnatario che avesse a suo tempo rinunciato, liberando il posto. Valida solo nella lista di provenienza; verserà solamente la fideiussione.
3) La domanda di prima assegnazione, col conseguente versamento di fideiussione e “una tantum”.
Al momento di presentare la domanda di prima assegnazione, il socio, firmando la stessa, dichiarerà espressamente di accettare il regolamento interno del circolo e tutte le sue clausole (delle quali lo stesso verrà edotto)
Il socio deve inoltre dichiarare che la sua unità batte bandiera appartenente alla Comunità Europea. Qualora la bandiera sia italiana, tale prescrizione riguarda le sole imbarcazioni immatricolate.
N.B. Lo scambio di posto tra Soci assegnatari che lo concordino, conguagliando tra loro le rispettive fideiussioni e col versamento a favore del Circolo della differenza di “una tantum” per chi acquisisce un ormeggio di dimensioni superiori, potrà avvenire previo consenso del C.D., così come ogni altra variazione delle posizioni assegnate.
La lista d’attesa sarà pubblica. L’assegnazione sarà comunque sempre deliberata dal C.D. .
Le domande pervenute dopo il 31 Marzo, potranno essere evase solo in caso di disponibilità di posti.
La quota di compartecipazione alle spese, proporzionale alle dimensioni del posto barca, decorrerà dall’inizio del trimestre ( 1° Gennaio, 1° Aprile, 1° Luglio e 1° Ottobre ), in cui avviene la reale presa in consegna del posto.
Sono escluse dall’assegnazione le imbarcazioni che non siano “da diporto” e le società armatrici i cui Soci non siano nominativamente individuabili.
IMPORTANTE: Il mantenimento dell’assegnazione, annualmente, sarà subordinata alle attività sociali e sportive svolte dal socio assegnatario.
Le attività, a titolo esemplicativo e non esaustivo, sono:
Sportive:
Partecipazioni a regate, veleggiate o gare di pesca, organizzate dalle rispettive federazioni di competenza.
Didattiche e Sociali:
Uscite in mare con persone portatrici di handicap, bambini delle scuole, ragazzi provenienti da comunità alloggio, ecc. Attività didattiche, corsi di pesca e di avvicinamento al mare.
Partecipative:
Organizzazione/partecipazione a feste o cene sociali, uscite sociali, attività gestionali (assistenza al direttivo per segreteria ed altro), pulizia e mantenimento dei pontili, manutenzione beni sociali, partecipazione all’assemblea dei soci.
Le suddette attività saranno coordinate e certificate dal C.D.
Le attività dovranno essere svolte in quantità congrua.
Nel caso in cui, il socio assegnatario, al termine dell’anno non abbia svolto alcuna di queste attività, sarà deferito al Collegio dei Probiviri che avranno la facoltà di richiamare il socio e/o decretare la revoca dell’assegnazione. Nel caso in cui tale socio, non svolgesse alcuna attività anche nell’anno successivo, la revoca sarà automatica.
Ogni socio maggiorenne può presentare un progetto sportivo o sociale, facendosi carico dell’organizzazione e della gestione. Tale progetto dovrà ottenere il nulla osta del C.D.
Il C.D. terrà un libro su cui verranno aggiornate le attività di ogni socio.
Per le domande di prima assegnazione, in via eccezionale ed in deroga all’Art. 4 punti 1, 2 e 3, può premiare i soci che si sono distinti nelle suddette attività, concedendo loro i favori goduti da chi presenta domanda di riassegnazione.
Art. 5
In relazione alla lista d’attesa così formata, al verificarsi della disponibilità di un posto barca, il C.D. darà comunicazione al Socio interessato il quale dovrà rispondere nei tempi concordati. La mancata risposta nei tempi convenutiti equivarrà al ritiro della domanda e la proposta verrà inoltrata al Socio immediatamente successivo in lista d’attesa.
Art. 6
All’atto dell’assegnazione dell’ormeggio, l’assegnatario, oltre ai versamenti di cui al Capo I, Art. 1 punto B, dovrà consegnare alla Segreteria del Circolo la documentazione in fotocopia che comprovi la piena proprietà , maggioritaria o pari agli altri eventuali comproprietari dell’imbarcazione che egli intende ormeggiare ed i nominativi dei comproprietari stessi.
Per le imbarcazioni immatricolate farà testo il libretto di navigazione. Per i natanti sarà sufficiente una dichiarazione “bona fide” degli armatori. Inoltre dovranno essere forniti i dati relativi alla lunghezza e alla larghezza fuori tutto della barca. L’assegnatario dovrà inoltre fornire fotocopia della polizza assicurativa R.C. della propria unità da diporto e l’eventuale rinnovo della stessa, in caso di scadenza nel corso dell’anno.
(Ogni eventuale falsificazione, ove individuata, decreterà l’immediata revoca dell’assegnazione e l’espulsione del socio dal Circolo). Tutta la suddetta documentazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione e comunque confermata ogni anno al momento del pagamento della quota. La mancata presentazione di questa documentazione farà decadere l’assegnazione.
Tutti i comproprietari, per poter accedere ai pontili sociali, dovranno essere Soci del Circolo.
Art. 7
Ogni Socio ha diritto di reclamare presso il C.D. contro l’assegnazione o la riconferma annuale di ormeggio a quel Socio titolare che, palesemente, non usi l’imbarcazione dichiarata di sua proprietà, o ne consenta l’uso ripetuto e continuo a terzi anche se comproprietari. Il C.D., accertati i fatti e le ragioni delle parti, nel caso di comprovate irregolarità, ha facoltà, ad insindacabile giudizio, di richiamare il Socio inadempiente, di applicare sanzioni amministrative fino alla revoca dell’assegnazione.
Art. 8
Il Socio a cui, venisse revocato d’ufficio, per infrazione ai regolamenti del Circolo o per qualsiasi azione illegale commessa, il posto assegnato, non potrà chiedere l’assegnazione di altro ormeggio prima che sia trascorso un anno solare dalla data della relativa delibera del C.D. Nei casi di maggior gravità il C.D. può sospendere il Socio per un anno con perdita dell’anzianità pregressa.
Art. 9
In deroga al disposto dell’Art. 4 al Socio assegnatario deceduto può subentrare entro sei mesi, senza corresponsione di una tantum, uno degli eredi legittimi, purché gia Socio del Circolo. Se questi è minore la richiesta di subentro dovrà essere sottoscritta dal genitore superstite o dal tutore. Nel caso nessun erede sia Socio del Circolo o, pur essendolo, non sia interessato al subentro, tale diritto può essere trasferito ad uno dei Soci comproprietari sempre che egli sia iscritto come tale ai sensi dell’Art. 6. Questi potrà subentrare al “de cujus” nell’assegnazione dopo aver regolato la fideiussione con gli eredi e versato alle casse del Circolo una nuova “una tantum”.
In assenza di aventi diritto, il posto barca dovrà essere liberato entro sei mesi per essere assegnato.
E’ facoltà del C.D. prendere in considerazione particolari situazioni familiari consentendo proroghe.
Conduzione degli ormeggi
Art. 10
a) Il C.D. potrà disporre per qualsiasi provata esigenza organizzativa e amministrativa una diversa assegnazione di ormeggi.
Potranno essere attuati nell’interesse sociale provvedimenti eccezionali quali lo spostamento dell’imbarcazione. Dette operazioni, salvo il caso di eventi e calamità naturali, dovranno essere preventivamente comunicate ai titolari e dagli stessi effettuate.
b) Gli assegnatari di ormeggio che intendessero sostituire la loro imbarcazione con altra di dimensione diverse dovranno darne tempestivo avviso al C.D..
Il C.D. revocherà d’ufficio l’assegnazione dell’ormeggio a coloro che, senza preventiva autorizzazione introducessero nella Sede Nautica imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle per le quali erano stati autorizzati.
Qualora invece il posto risultasse occupato da imbarcazione di dimensione inferiore rispetto alla sua capacità, si provvederà d’ufficio, o su domanda dell’interessato, al suo trasferimento ad un ormeggio più idoneo.
Qualora ciò non risultasse possibile, per indisponibilità di posti adeguati, il Socio continuerà a versare le quote sociali relative al posto occupato in modo anomalo.
c) Gli assegnatari di ormeggio potranno
d) I Soci potranno essere assegnatari solo di un ormeggio.
e) Le imbarcazioni dovranno essere correttamente ormeggiate ai pontili.
Le passerelle in dotazione alle barche dovranno essere collocate in modo da non sporgere sui pontili arrecando danni alle persone e alle attrezzature.
f) E’ vietato l’uso dei pontili come deposito di materiali e attrezzature dell’imbarcazione. I contravventori saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
I materiali rinvenuti senza che sia possibile individuarne il proprietario saranno distrutti.
g) Non essendo presente alcun tipo di servizio al pontile, L’assegnatario dell’ormeggio dovrà curare a proprie spese il buono stato delle cime d’ormeggio, provvedendo personalmente alla sostituzione delle stesse quando usurate, informando preventivamente il C.D..
h) Non essendo presente alcun tipo di servizio e assistenza al pontile, il socio assegnatario, dovrà tenere in ordine la propria unità da diporto e controllarne lo stato in caso di forti venti o calamità naturali. Il Circolo declina ogni responsabilità in caso di danni alle unità da diporto.
i) L’assegnatario che lasci libero l’ormeggio per periodi prolungati, è tenuto a darne comunicazione al C.D. al fine di favorire l’ospitalità.
l) Non è consentito l'uso a scopo di lucro del posto assegnato pertanto l'utilizzo del posto barca e della propria qualità di socio allo scopo di trarre un utile pecuniario, è causa di revocadell'assegnazione e di espulsione dall'Associazione stessa.
m) Le utenze ai pontili (acqua ed elettricità), non possono rimanere attaccate incustodite alle unità da diporto.
Art. 11
I Soci sono personalmente responsabili dei danni provocati alle attrezzature sociali del Circolo, che dovranno ripristinare a proprie spese.
L’acqua e l’energia elettrica fornite dal Circolo dovranno essere usate con moderazione, evitando gli sprechi. E’ obbligatorio l’uso di manichette con chiusura del flusso.
Agli inadempienti il C.D. potrà comminare sanzioni amministrative oltre l’addebito del danno, fino alla revoca del posto barca nonché della qualifica di Socio.
Imbarcazioni sociali
Art. 12
Le imbarcazioni del Circolo potranno essere impiegate solo per attività sociali e per controllarne l’efficienza. Dovranno essere affidate dal Consigliere allo Sport a Soci di provata esperienza ed in possesso delle previste abilitazioni, che ne cureranno l’efficienza, segnalando guasti e operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessarie.
Art. 13
Il Circolo non risponde degli infortuni o danni per l’uso delle attrezzature sociali o che per qualsiasi altra causa i Soci dovessero procurarsi o subire.
Nessuna responsabilità inoltre il Circolo si assume per danni da incendio o furto che i Soci dovessero subire alle persone o alle cose di proprietà o possesso depositate anche temporaneamente nell’ambito sociale, considerato che il sodalizio non si è assunto ne può assumere compiti di custodia di cose altrui.
Non vengono parimenti assunte dal Circolo responsabilità di alcun genere per danni a persone o cose nei confronti di qualsiasi altra persona che per qualsiasi motivo venga a trovarsi entro il perimetro della zona di pertinenza della Sede Sociale.
N.B. Regolamento modificato il 20/04/2019 su mandato dell’Assemblea Ordinaria il 29/03/2019
Ultimo aggiornamento ( Giovedì 11 Giugno 2020 21:21 )