STATUTO
COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

Tra i residenti del Centro Storico di Genova, è costituito il Circolo Nautico Mandraccio Associazione Dilettantistica, più avanti semplicemente denominato il Circolo Nautico, con le finalità di promuovere, sviluppare e diffondere tra i residenti le attività del diporto e degli sport nautici (vela, canottaggio, pesca di superficie e subacquea ecc ) aderendo alle Federazioni Nazionali delle singole specialità, al fine di poter istituire corsi di formazione finalizzati all’apprendimento teorico e pratico dello sport velico e delle discipline nautiche, organizzare manifestazioni e competizioni anche in collaborazione con altri Circoli, nonché favorire la partecipazione dei Soci alle gare dei vari calendari Federali. Le predette attività si conformeranno alle direttive del CONI e della FIV come disposto dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1273/2004.

 

Art. 2

Il Circolo Nautico non ha fini di lucro e le. eventuali sopravvenienze attive dovranno essere reinvestite nell'attività sociale ed in nessun caso essere divise tra i Soci anche in forma indiretta.

 

Art. 3

La Sede Sociale è stabilita presso la Palazzina Mandraccio, area Porto Antico Genova.

 

Art. 4

La durata del Circolo Nautico è illimitata. Il suo scioglimento dovrà essere deliberato da almeno 4/5 dei Soci aventi diritto al voto. L'eventuale saldo attivo dovrà essere devoluto ad altra Associazione od Ente Sportivo avente analoghe finalità statutarie.

 

Art. 5

Il Guidone Sociale presenta una croce rossa su sfondo bianco; nel riquadro in alto a sinistra la lettera "M" del codice internazionale dei segnali e negli altri riquadri rispettivamente le lettere "C", "N” e "M" dell'alfabeto latino.

 

SOCI

Art. 6

L’ iscrizione al Circolo Nautico è aperta a tutti senza discriminazione di sesso, razza, religione cittadinanza e militanza politica. Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili e sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Onorari

b) Soci Fondatori

c) Soci Ordinari

La qualifica di Socio Onorano è conferita dall'Assemblea su proposta della Direzione a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Circolo Nautico o anche a persone distintesi per il loro personale prestigio.

Hanno diritto ad essere riconosciuti Soci Fondatori coloro che, ad insindacabile giudizio del Comitato Provvisorio eletto in sede di Atto Costitutivo, hanno promosso la costituzione del Circolo Nautico.


Art. 7

Tutti i Soci hanno diritto a:

a) Iscrivere le proprie imbarcazioni nei registri sociali.

b) Votare nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

c) Proporre nuovi Soci.

d) Essere eletti a far parte della Direzione trascorsi tre anni di iscrizione continuativa al Circolo Nautico

e) Frequentare il Circolo Nautico e far uso delle installazioni in conformità ai regolamenti.

f) Fregiarsi del Distintivo Sociale.

g) Avere assistenza da parte del Circolo Nautico nell'ambito della loro attività sportiva.

 

Art. 8

Vengono iscritti al Circolo Nautico i frequentatori dei Corsi di Formazione. Questi, con il versamento della quota prevista per il Corso prescelto, acquisiscono la qualifica di Allievo.

 

Art. 9

Per l'ammissione a Socio Ordinario il candidato deve sottoscrivere e presentare alla Direzione apposita domanda. controfirmata da due soci. Tale domanda verrà affissa per quindici giorni nella Sede Sociale, per opportuna conoscenza dei Soci, i quali sono tenuti a notificare alla Direzione eventuali ragioni contrarie all'accoglimento della domanda. Trascorso tale periodo la Direzione vota a maggioranza l'ammissione del candidato.

Qualora l'ammissione fosse respinta la Direzione informerà in merito il candidato e i Soci proponenti.

In caso di accoglimento invece la Direzione informerà l'interessato invitandolo a mezzo lettera a versare il contributo di buon ingresso e l'intero ammontare dell'annualità in corso. qualunque sia la data dell'ammissione. L'ammissione sarà resa nota agli altri Soci mediante l'affissione alla Sede Sociale.

In difetto di tali versamenti e trascorsi giorni trenta, l'ammissione si riterrà decaduta.

Eseguito il versamento il nuovo Socio accetta implicitamente di assumere tutti gli obblighi di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

 

Art. 10

La qualifica di Socio, e quindi l’anzianità d’iscrizione al Circolo, decorre dal giorno di presentazione della domanda di ammissione.

 

Art. 11

I Soci di qualsiasi categoria hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni, nonché le decisioni dell'Assemblea e della Direzione. Senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea a nessun Socio può essere data la facoltà di alienare i beni sociali o di consentire su di essi la costituzione di diritti a favore di terzi.

 

Art. 12

Nei confronti dei Soci che si rendessero responsabili di violazione dello Statuto o dei regolamenti interni, o che tenessero una condotta indecorosa o che compromettessero comunque il buon nome del Circolo Nautico, potranno essere adottati provvedimenti fino all'espulsione dal Circolo Nautico per deliberazione del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 13

L'ammontare della tassa di buon ingresso, delle quote annuali, degli interessi di mora delle varie categorie di Soci, viene stabilito dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Le quote annuali s'intendono per anno solare. Il pagamento della tassa di buon ingresso e della quota annuale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione a Socio. La quota annua di associazione deve essere versata al Circolo Nautico entro la data del 31 Marzo di ogni anno.

Il ritardo del pagamento della quota annuale oltre tale data comporterà l’applicazione di interessi di mora.

I Soci che alla data del 31 Dicembre risulteranno ancora morosi saranno ritenuti dimissionari, perderanno i servizi a loro assegnati e saranno cancellati d’ufficio dal Libro dei Soci.

Essi potranno chiedere la riammissione con regolare domanda, ma perderanno l’anzianità maturata.


Art. 14

La qualifica di Socio si perde inoltre:

a) per dimissioni: queste, per i Soci assegnatari di ormeggio, devono essere presentate con lettera raccomandata entro il trenta settembre di ogni anno, pena la perdita della fideiussione.

b) per radiazione: la Direzione deve proporre al Collegio dei Probi Viri, la radiazione del Socio, motivandola. Il Collegio, esaminato il caso, sentito il Socio, delibererà nel merito e ne darà comunicazione all’interessato.

c) Nel caso di morosità reiterata o protratta a qualsiasi titolo nei confronti del Circolo, il Collegio dei Probi Viri, a mezzo raccomandata A.R., prima di deliberare l’espulsione dovrà dare al Socio un termine perentorio di trenta giorni per mettersi in regola con la Cassa Sociale.

 

 

ORGANI SOCIALI

Art. 15

In base alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, gli organi che dirigono e amministrano il Circolo Nautico in ordine di precedenza, secondo i poteri deliberativi sono:

a) l'Assemblea dei Soci.

b) La Direzione.

c) Il Presidente.

Altri organi sono:

d) il Collegio dei Probiviri

e) il Collegio dei Revisori dei Conti

f) la Commissione Elettorale.

Tutte le cariche sociali sono onorarie.

 

Art. 16

Le Assemblee dei Soci si distinguono in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta all'anno non oltre il mese di Marzo, alla data stabilita dalla Direzione per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale e sportiva, la discussione del preventivo di gestione e nell'anno in cui non sono previste le elezioni, per la nomina della Commissione Elettorale come stabilito dall'articolo 23, oltre che per trattare altri argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualunque momento, per deliberare su questioni di particolare importanza e urgenza, dalla Direzione, dal Presidente, dal Collegio dei Revisori dei Conti o a seguito di richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, alle quali potranno partecipare i Soci di ogni categoria, dovrà essere comunicato a mezzo affissione alla Sede sociale, sette giorni prima della data fissata. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide:

a) in prima convocazione ove siano presenti personalmente almeno quattro membri della Direzione in carica e almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

b) In seconda convocazione ( un'ora dopo la prima convocazione), con qualsiasi numero di partecipanti.

L'Assemblea elegge il suo Presidente e il suo Segretario.

Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i Soci in regola con le quote sociali.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, normalmente per alzata di mano, ad eccezione dei casi che riguardino i singoli Soci o l'elezione degli Organi Statutari per le quali è previsto il voto segreto.

I verbali debbono essere redatti sull'apposito libro, firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa e conservata agli atti del Circolo Nautico.

Agli effetti della votazione è consentito ai Soci aventi diritto di voto di essere rappresentati nelle assemblee per delega a condizione che la delega risulti rilasciata ad un Socio con diritto di voto esclusi i membri della Direzione e risulti da atto scritto. Ciascun Socio non può rappresentare più di due altri Soci.

 

Art. 17

La Direzione è composta da un minimo di sei fino a otto membri, prescelti tra I Soci Fondatori e Ordinari con almeno tre anni di anzianità; viene eletta con voto segreto.

Non appena insediata la nuova Direzione dovrà assegnare tra i suoi componenti le seguenti cariche conferendo i relativi poteri:

a) Un Presidente effettivo.

b) Un Vicepresidente.

c) Un Direttore Sportivo

d) Un Segretario.

e) Un Tesoriere.

f) Un addetto ai materiali e impianti nonché altre cariche che ritenesse opportuno istituire.

Eccezionalmente, quando la Direzione non riesce ad assegnare la carica di Presidente ad uno dei suoi componenti, potrà. eleggere a Presidente effettivo un qualsiasi altro Socio Fondatore.

La Direzione ha il compito di amministrare ed organizzare il Circolo Nautico, applicando lo Statuto e le delibere dell'Assemblea, di redigere i regolamenti interni ed i bilanci.

La Direzione ha facoltà di assegnare particolari incarichi a qualsiasi Socio.

La Direzione si riunisce periodicamente almeno una volta al mese. Può essere convocata in qualsiasi momento su decisione della maggioranza dei Consiglieri o del Presidente con un preavviso di almeno due giorni.

Qualsiasi membro della Direzione assente per almeno tre riunioni senza giustificati motivi, o che non assolva agli incarichi affidatigli, o che per cause di forza maggiore non possa svolgere le

proprie mansioni per un periodo di tempo superiore ai quattro mesi, può essere esonerato dalla carica per decisione dei restanti Consiglieri. Il posto del Consigliere esonerato o dimissionario verrà occupato dal primo dei Soci della lista dei votati e non eletto.

Perché le riunioni siano valide occorre che:

a) siano state regolarmente convocate,

b) vi prendano parte almeno la metà dei membri della Direzione.

Le riunioni della Direzione debbono essere verbalizzate nell'apposito libro e sottoscritte dai Consiglieri.

La Direzione decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporaneo, della maggioranza dei componenti nell'arco del biennio, anche se integrata ai sensi dell'articolo precedente. I nuovi membri dovranno essere nominati in un Assemblea Straordinaria Elettiva, da convocarsi entro trenta giorni, e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla convocazione. I componenti così eletti restano in carica fino al completamento del biennio.

 

Art. 18

Il Presidente rappresenta il Circolo Nautico, sovraintende alla sua amministrazione ed organizzazione, convoca e presiede le riunioni della Direzione, ha facoltà di convocare Assemblee Straordinarie, stabilisce nell'ambito delle loro cariche, le particolari mansioni dei membri della Direzione.

Il Presidente viene eletto fra i membri della Direzione, per votazione dei suoi componenti, a maggioranza semplice. Nelle decisioni della Direzione che riportano parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. La Direzione resta in carica per l'ordinaria amministrazione, presieduta dal Vicepresidente od in sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano fra i presenti, e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e all'elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri , eletto dall'Assemblea, composto da tre componenti che nominano tra di loro Il Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti Il Collegio dei Probiviri decide su parere consultivo della Direzione i procedimenti disciplinali a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

a) ammonizione

b) deplorazione

c) sospensione, per un massimo di dodici mesi

d) radiazione

e) espulsione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso il reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le sue decisioni non possono essere impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria.

 

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, è costituito da tre componenti effettivi, che eleggono fra loro il Presidente, e da due supplenti. Controlla la gestione del Circolo Nautico, accertando la regolarità dei bilanci e dei relativi documenti giustificativi, riscontrando il saldo di cassa almeno due volte l'anno, attuando i necessari controlli in qualsiasi momento e annotandone i risultati sul libro dei verbali dei Revisori. Ha facoltà di partecipare alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto.

I bilanci consuntivi presentati dalla Direzione all'approvazione dell'Assemblea, debbono essere controfirmati dai Revisori dei Conti.

 

Art. 21

La Commissione Elettorale è composta da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto. Entra in funzione tre mesi prima delle elezioni; i suoi componenti nomineranno un Presidente scelto fra gli stessi, ne comunicheranno il nominativo alla Direzione che a sua volta lo renderà noto ai Soci.

La Commissione Elettorale dovrà:

a) effettuare le necessarie consultazioni allo scopo di redigere ed esporre nei locali sociali entro otto giorni dalla data dell'Assemblea una lista preferenziale di almeno nove nominativi candidati a far parte della Direzione ed una lista di cinque nominativi candidati al Collegio dei Probiviri. Nell'anno di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, appronterà un'altra lista, di almeno cinque nominativi ad esso candidati. Nelle suddette liste potranno figurare Consiglieri, Probiviri e Revisori uscenti che desiderino ricandidarsi. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

b) Organizzare le Elezioni, presenziare ad esse, effettuare lo scrutinio e renderne noto il risultato ai Soci. Lo svolgimento di tali operazioni verrà verbalizzato così come le risoluzioni di eventuali insorte contestazioni.

c) I componenti della Commissione potranno essere inclusi, tranne il suo Presidente, nella lista preferenziale per le elezioni. In tal caso al Presidente spetterà la scelta dei sostituti ai soli fini dello scrutinio.

d) La Commissione Elettorale avrà diritto di ricevere dalla Direzione adeguata assistenza.

e) Della Commissione Elettorale non possono far parte i membri della Direzione in carica.

 

Art. 22

La Direzione viene eletta ogni due anni unitamente al Collegio dei Probiviri; il Collegio dei Revisori dei Conti ogni tre anni.

Le elezioni si terranno alla data fissata dall'Assemblea e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo all'Assemblea stessa.

Hanno diritto di eleggere la Direzione, il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, con voto segreto, tutti i Soci in regola coi pagamenti delle quote.

I votanti potranno indicare fino ad un massimo di nominativi pari ai due terzi degli eligendi per la Direzione, e di due nominativi rispettivamente per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, scegliendoli anche fra Soci non compresi nelle liste preferenziali proposte dalla Commissione Elettorale. A parità di voti, verrà dichiarato eletto il candidato con maggior anzianità sociale.

 

Art. 23

L'anno amministrativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre.

 

Art. 24

La Direzione mette a disposizione dei Soci gli impianti e i servizi del Circolo Nautico secondo i regolamenti che saranno redatti opportunamente e approvati dall'Assemblea.

I pagamenti dovuti al Circolo Nautico per l'uso di impianti e particolari servizi messi a disposizione dei Soci, vengono effettuati nella misura ed entro il termine fissato di anno in anno dalla Direzione.

 

Art. 25

Sono considerati morosi i Soci che entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza fissata dagli art. 10 e 24 non effettueranno i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo. Durante il periodo di mora perdono momentaneamente i diritti di.cui all'articolo 7.

Eccezionalmente a causa di morosità per provata causa di forza maggiore, la Direzione ha facoltà di concedere una proroga ai termini suindicati.

 

Art. 26

Il Presidente effettivo in carica è il rappresentante legale del Circolo Nautico ai sensi di legge e dello Statuto.

Vacante la Presidenza, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni e la Direzione provvede a nominare il nuovo Presidente.

I poteri per il compimento di atti di straordinaria amministrazione sono conferiti unicamente all'Assemblea dei Soci.

 

Art. 27

I provvedimenti adottati dagli organi del Circolo Nautico, hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Il Socio iscritto al Circolo Nautico Mandraccio si impegna a rinunciare al ricorso all’Autorità Giudiziaria, per tutte le controversie nascenti dal contratto associativo ed a rimetterne la decisione agli Organi Statutari a ciò preposti.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

 

Art. 28

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria a tal fine esplicitamente convocata.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate dai due terzi almeno dei Soci aventi diritto al voto presenti personalmente o per delega.

 

Art. 29

Per tutto ciò che non è espressamente stabilito nel presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti interni, le decisioni della Direzione in carica, nonché, per la miglior interpretazione delle norme qui espresse, i principi generali acquisiti dalla vigente legislazione in materia di associazioni riconosciute e non riconosciute.

 

Statuto modificato approvato nell’Assemblea Straordinaria del 1/4/2014